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  • Avv. Edoardo Tamagnone

Come provare la residenza estera?

Necessario conservare la documentazione per dimostrare l'effettività della residenza




L’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) prevede che i soggetti passivi dell’Irpef siano tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato con la fondamentale differenza che i soggetti residenti sono sottoposti a tassazione per i tutti i redditi, ovunque prodotti nel mondo, mentre quelli non residenti soltanto per quelli prodotti in Italia.


“Chi si trasferisce all’estero, iscrivendosi regolarmente all’AIRE (l’Anagrafe dei residenti esteri) corre tuttavia il rischio che il Fisco disconosca la residenza estera ponendo il contribuente nella difficile situazione di dover dimostrare l’effettività del trasferimento.”

Infatti, ai fini del pagamento dell’imposta, si considerano residenti coloro che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritti nell’anagrafe della popolazione residente. Inoltre, il comma 2-bis del medesimo art. 2 prevede a favore del Fisco, la presunzione di residenza fiscale in Italia, in forza della quale si considerano residenti in Italia i cittadini italiani trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Ne consegue che grava sul contribuente l’onere della prova contraria ovvero dimostrare l’effettiva residenza nel Paese estero, attraverso l’esibizione di ogni documento che possa suffragare il reale trasferimento all’estero.



Il caso del tennista monegasco


In un recente caso un tennista professionista, residente nel Principato di Monaco, riceveva un avviso di accertamento sulla base della presunzione di residenza in Italia. Il contribuente impugnava l’atto innanzi la Commissione Tributaria territorialmente competente ma sia in primo che in secondo grado l’avviso di accertamento veniva confermato. I giudici del merito, infatti, riteneva che l’Amministrazione Finanziaria avesse correttamente determinato la residenza fiscale del tennista in Italia disconoscendo il trasferimento a Montecarlo.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19410 del 20 luglio 2018, ha infine accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che questi avesse superato la presunzione di residenza in Italia, dimostrando che il centro principale dei suoi affari ed interessi era effettivamente nel Principato di Monaco. Infatti, secondo la Suprema Corte, i giudici del merito avevano omesso di valutare la copiosa documentazione presentata a dimostrazione dell’effettiva residenza a Montecarlo: in particolare, il contratto di locazione di un immobile, le ricevute di versamento del canone di locazione, le fatture delle utenze domestiche, il rilascio di una carta di credito da parte di un istituto monegasco, la certificazione degli allenamenti effettuati nel Principato oltre a biglietti di viaggi aerei che avevano come base, in partenza e arrivo, l’aeroporto estero di Nizza.

Pertanto, è assolutamente necessario che chi si accinge a trasferire la propria residenza all’estero non confidi unicamente nell’iscrizione all’AIRE ma si premuri di conservare la documentazione necessaria a dimostrare l’effettività del trasferimento.




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